TRIKKERS ITALIAN CLUB


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Lo Statuto





STATUTO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TRIKKERS ITALIAN CLUB
GENOVA



TITOLO I :

Articolo 1
Costituzione
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, si è costituita in Genova in Via Rino Mandoli 7/5 un' associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Trikkers Italian Club"

Articolo 2 - Scopo


1)L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili,avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione ha il compito fondamentale di sviluppare,diffondere, promuovere e gestire attività sportive e culturali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del Trikke-Snow Trikke, Skateboard, Pattinaggio, Runbiking, SnowX, Snow Cross, Kangoo Jumps nonché discipline orientate alla promozione di attività sportive scolastiche, per persone diversamente abili e con disadattamento sociale e precisamente in:

a) SPORTIVE
attività seguite ad indirizzo sia sportivo/agonistico, sia ludico: all'uopo l'Associazione promuove ed organizza manifestazioni sociali, intersociali ed a carattere nazionale ed internazionale, iscrivendo l'Associazione a Federazioni aventi gli stessi scopi. L'Associazione partecipa inoltre a manifestazioni sportive ad invito o libere organizzate da altre Società, sempre e in ogni caso a carattere dilettantistico, ed istituisce corsi per i miglior approfondimento ed applicazione delle diverse discipline.

b) CULTURALI
in tutte le manifestazioni richieste dagli Associati.

c) RICREATIVE
gestione se i soci ne sentissero la necessità, di un servizio bar e mensa, compreso la vendita di prodotti energetici ed altri, che potrà anche essere affidata a terzi dal Consiglio Direttivo. L'Associazione attuerà inoltre tutte quelle attività ricreativo che saranno in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi di libero associazionismo, coinvolgendo anche gli altri abitanti del quartiere e potrà collegarsi con Associazioni o Enti pubblici e Privati ugualmente interessati ai problemi dello sport, della cultura e del tempo libero. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale potrà istituire corsi, meeting e mostre avvalendosi di persone esterne ed utilizzando sia strutture proprie, sia quelle esistenti sul territorio.

2) L'associazione aderisce all'A.S.I. Alleanza Sportiva Nazionale riconosciuto dal CONI (D. lgs 242 del 23/07/1999 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/05/2002)ai fini sportivi. Ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive quale diritto di tutti i cittadini affinché lo sport si affermi come servizio sociale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3) L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 3

Durata
La durata dell'associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II : Associati

Articolo 4

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che condividendo le finalità della stessa, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.
Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
L'associazione è composta da un numero di soci illimitato e da:
a) Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'associazione al fine di
svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato.
b) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite
nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea; i soci, inoltre, avranno diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.
Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.
Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO

Articolo 8

Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative
- contributi ed elargizioni dei soci, terzi ed Enti pubblici o privati.
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9

Il patrimonio sociale è costituito da:
a) materiali ed attrezzi sportivi
b) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci
c) da tutti i beni mobili appartenenti all'associazione.

Articolo 10

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.
Il rendiconto annuale dell'associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne dà all'ordine del giorno l'approvazione.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Articolo 11 Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Presidente Onorario
e) il Vice Presidente
f) il Tesoriere
g) il Segretario


Le prestazioni di tutti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.


Articolo 12


L' assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 13


L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.
Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Articolo 14


L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.
L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Articolo 15


L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del rendiconto annuale
b) l'approvazione del programma annuale e pluriennale d'iniziative, d'attività o d'investimenti ed eventuali interventi straordinari
c) approva le modifiche dello Statuto
d) la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente
e) l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
f) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale ogni qualvolta lo ritengano necessario.
Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.
L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:
a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
b) lo scioglimento dell'associazione
L'Assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.


Articolo 17


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3(di cui eletto dai Soci Fondatori) a un numero massimo di 5 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti.
In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda dia almeno la metà più uno dei consiglieri.
Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.
Non è ammessa delega.

Articolo 18


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
Esso procede, a puro titolo esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo
c) applicare e fare rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione
d) redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto.
e) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche
f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento
g) redigere il regolamento economico
h) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.
Articolo 19 Il Presidente, che rappresenta sia l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati , sia legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.
Un Vice Presidente, in caso d'impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale e che saranno portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Può esserci un Presidente Onorario, eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che è il Socio che si distingue particolarmente per carisma, capacità imprenditoriali ed organizzative ed apporti benefici e lustro all'Associazione. La carica, quadriennale, è puramente onorifica e non comporta alcuna responsabilità verso Terzi.
Articolo20 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri in regola con le norme di PS e che ne condividano le finalità.
Le richieste di iscrizione all'associazione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e/o Presidente su apposito modulo.
Le richieste d'iscrizione sono esaminate alla prima riunione del Consiglio Direttivo che può ratificarle o respingerle, nel frattempo i richiedenti sono ammessi in via provvisoria alla frequentazione dell'Associazione con utilizzo dei servizi.

I Soci accettano il presente Statuto e si suddividono:
1) SOCI FONDATORI
Sono coloro che hanno fondato l'associazione
2) SOCI ONORARI
Sono coloro che per particolari benemerenze nei confronti dell'associazione, per motivi di prestigio personale o per determinazione del Consiglio Direttivo sono invitati a fare parte dell'associazione.
3) SOCI ORDINARI
Sono tutti coloro che non appartengono ad altre categorie di soci, sono tenuti al pagamento delle intere quote sociali e hanno tutti i diritti.
4) SOCI SOSTENITORI
Sono coloro che versano una quota annuale superiore a quella stabilita dall'Assemblea.
5) SOCI ATLETI
Appartengono a questa categoria i Soci che partecipano ai corsi nelle diverse discipline.
La domanda di ammissione, in caso di minori, deve essere presentata da chi esercita la Patria Potestà. Possono partecipare ai Campionati riservati alle loro categorie.
a) I Soci possono, per particolari esigenze dell'Associazione, previo, richiesta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, finanziare l'Associazione senza alcuna remunerazione del capitale.
b) Per agevolare l'avviamento allo Sport ed al benessere fisico dei Soci le quote associative possono essere divise, previa delibera del C.D. in mensili, trimestrali, semestrali ed annuali, secondo la disponibilità economica dei soci stessi.
Il Consiglio Direttivo può, nella stessa delibera, differenziare le quote associative. Il Socio moroso può essere riammesso previa domanda al Consiglio Direttivo.
c) Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto in Assemblea. Sono eleggibili, alle cariche sociali, con esclusione di coloro che fossero Dirigenti e/o Atleti d'altra Società sportiva avente la stessa attività, abbiamo riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso, e/o abbiano squalifiche e/o inibizioni inflitte da CONI e/o Federazioni Sportive.
d) I Soci sono tenuti:
- al pagamento della quota Sociale decisa dall'assemblea
- al tesseramento Federazione e/o Ente Nazionale d'appartenenza dell'Associazione
- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
e) I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali
- si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo
- arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione
- abbiano un comportamento indegno, asociale o immorale in genere, specie se questo accade
all'interno dell'Associazione ed ai suoi Soci.
- compiano atti d'indiretta o diretta responsabilità in azione di violenza fisica o morale, sia
all'interno sia all'esterno dell'Associazione.
I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.


Titolo V: SANZIONI DISCIPLINARI


Articolo 20 Nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) deplorazione
b) sospensione
c) radiazione
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione
decisa dal Consiglio Direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea
Ordinaria dei Soci.

Titolo VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Articolo 21 Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi
Organi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal CSEN.
In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsiasi motivo, comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto Ente, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero alla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'arbitrato avrà sede a Genova e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irritale.

Titolo V: SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 22 In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo23 Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti e associazioni sportive dilettantistiche nonché alle norme e alle direttive del Coni e agli statuti e ai regolamenti della Federazione CSEN




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